Matrimonio Civile

  • Servizio attivo

É il matrimonio contratto in Comune davanti al Sindaco. Il matrimonio viene trascritto nei registri dello stato civile se ci sono tutti i requisiti richiesti dalla legge italiana per la sua validità.


A chi è rivolto

  • Cittadini maggiorenni che hanno lo stato libero, ovvero non essere legati da un precedente matrimonio civile oppure da un precedente matrimonio religioso trascritto nei registri dello stato civile. Oltre allo stato libero, è necessario che le persone che decidono di sposarsi non siano legate da vincoli di parentela, di affinità, adozione e di affiliazione nei gradi stabiliti dal Codice Civile;
  • Cittadini che hanno già compiuto 16 anni. In questo caso, è necessaria l'autorizzazione del Tribunale dei minorenni;
  • Cittadini già coniugati che hanno avuto annullato il matrimonio religioso o la cessazione degli effetti civile del precedente matrimonio civile;

Descrizione

Il matrimonio civile è un'unione giuridica tra due persone, contratta davanti a un ufficiale dello stato civile, che in molti casi è il Sindaco o un suo delegato. Questo tipo di matrimonio rappresenta una forma legale di congiunzione che garantisce ai coniugi diritti e doveri sanciti dalla legge, e viene celebrato presso il Comune di residenza di almeno uno dei due futuri coniugi o in altro Comune italiano.

Procedura di Celebrazione

La celebrazione del matrimonio civile avviene solitamente nella sala consiliare del Municipio o in un'altra sala designata per tali cerimonie. Durante la cerimonia, il Sindaco o il suo delegato legge agli sposi gli articoli del Codice Civile che disciplinano i diritti e i doveri dei coniugi. Questi articoli riguardano aspetti fondamentali della vita coniugale, come la fedeltà reciproca, l'assistenza morale e materiale, la collaborazione nell'interesse della famiglia e la coabitazione. Dopo la lettura degli articoli, gli sposi dichiarano la propria volontà di unirsi in matrimonio e scambiano il consenso nuziale.

Come fare

Per sposarsi civilmente, i futuri sposi devono presentarsi all'Ufficio di Stato Civile del Comune con un documento d'identità valido, un estratto di nascita e il certificato contestuale di residenza, cittadinanza e stato libero. Se uno o entrambi hanno cambiato residenza da meno di un anno, serve anche il certificato di precedente residenza. La presenza di due testimoni, uno dei quali deve essere un genitore, è necessaria. Dopo le pubblicazioni, che restano affisse per almeno 8 giorni, si può prenotare la data del matrimonio.

Cosa serve

Per il matrimonio civile sono necessari:

  • Documento d'identità valido;
  • Estratto di nascita
  • Il certificato contestuale di residenza, di cittadinanza e di stato libero;
  • Se uno o se entrambi i futuri sposi hanno cambiato la residenza da meno di un anno è necessario il certificato di precedente residenza;

Cosa si ottiene

Matrimonio Civile

Tempi e scadenze

Alla data fissata per la pubblicazione bisogna presentarsi allo stesso ufficio con due testimoni, uno dei quali deve essere un genitore. La presenza di un genitore è richiesta per accertare che ricorrano le condizioni per contrarre il matrimonio, relativamente ai vincoli di parentela, filiazione, adozione e affiliazione. Quel giorno, i futuri sposi, possono prenotare la data per la celebrazione del matrimonio.

Le pubblicazioni restano affisse in Comune per almeno 8 giorni, per dare a terze persone la possibilità di opporsi al matrimonio.
Il matrimonio viene celebrato nella casa comunale, dal Sindaco o da un suo delegato, alla presenza di due testimoni maggiorenni.

Quando Richiederlo
In qualunque momento

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Uffici che erogano il servizio:

Servizi demografici

Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva

Responsabili:

Ulteriori informazioni

  • Il matrimonio deve essere celebrato entro sei mesi dall'affissione delle pubblicazioni. Oltre tale termine la documentazione risulta scaduta;
  • Per le persone divorziate, occorre presentare una copia integrale dell'atto del precedente matrimonio, con l'annotazione della sentenza di divorzio. Tale copia deve essere richiesta agli Uffici dello stato civile del Comune in cui è stato celebrato il precedente matrimonio, previa autorizzazione della Procura della Repubblica;
  • La donna rimasta vedova o divorziata può sposarsi solo dopo che sono trascorsi 300 giorni dalla morte del marito o dal divorzio, salvo che quest'ultimo non sia stato pronunciato per separazione pluriennale o per impotenza del coniuge. La funzione di questo temporaneo divieto di nuove nozze è quella di evitare dubbi sulla paternità di un eventuale figlio di cui la donna fosse incinta. Il divieto viene a cessare con il parto o con l'interruzione di gravidanza. Qualora la donna non fosse incinta, può richiedere l'autorizzazione al matrimonio al Tribunale Civile;
  • I vedovi devono presentare la copia integrale dell'atto di morte del coniuge. Per ottenerla, occorre l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per Comune in cui si è verificato il decesso;
  •  Il matrimonio, instaura, automaticamente il regime patrimoniale della cosiddetta "comunione dei beni" tranne se, al momento della celebrazione, si dichiara, innanzi all'ufficiale dello stato civile, di volere la "separazione dei beni". Il regime patrimoniale della comunione dei beni consiste nel fatto che tutti i beni acquistati dagli sposi dopo il matrimonio sono in comune; ognuno ne è proprietario per il 50%. Non rientrano in regime di comunione tutti i beni posseduti prima del matrimonio e tutti i beni dei quali si viene in possesso, anche dopo la celebrazione del matrimonio, per successione;
  • Nell'atto di matrimonio viene registrato anche l'eventuale riconoscimento dei figli naturali della coppia che si sposa. Dal giorno del matrimonio, per la legge italiana, questi diventano figli legittimi;
  • Dopo la celebrazione del matrimonio, si può richiedere all'ufficiale dello stato civile il libretto internazionale di famiglia;
  • Qualora gli sposi intendano contrarre matrimonio in un comune diverso da quello di residenza devono produrre una specifica richiesta, in carta legale, al Sindaco del comune dove sono state eseguite le pubblicazioni, specificando i motivi addotti a giustificazione del N.O. a contrarre matrimonio in altro Comune.

Norme di riferimento
1) Legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
2) D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;
3) Legge 29 dicembre 1990, n. 405.
4) Legge 15 Maggio 1997 n. 127 c.d. Legge Bassanini

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Servizi demografici

Telefono: 0541.862423

Telefono: 0541.862471

Pec: anagrafe@sanclemente.postecert.it

Email: cappai@sanclemente.it

Email: manzaroli@sanclemente.it

Indirizzo: Piazza Mazzini, 12

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Pagina aggiornata il 23/07/2024

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