Descrizione
Legge 27 dicembre 2019, n. 160 Art. 1, comma 738
A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).
La nuova IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui all’art.1, commi 739 – 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed è a carico dei possessori di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni), chi gode sugli stessi un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, il locatario degli immobili concessi in locazione finanziaria a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
L’IMU deve essere versata attraverso il modello F24 presso qualsiasi sportello postale o bancario
• 16 giugno: prima rata di acconto
• 16 dicembre: seconda rata a saldo;
Per il 2022 sono state confermate le aliquote approvate per l'anno 2020 (delibera C.C. n. 17 del 25/05/2020)
Per il 2024 sono state confermate le aliquote approvate per l'anno 2023 (delibera C.C. n. 60 del 19/12/2023)