Descrizione
Dal 1° gennaio 2020 l’IMU è regolata dall’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge n. 160/2019. Il comma 738 della suddetta normativa ha, tra l’altro, disposto l’abolizione della TASI a far tempo dal 01/01/2020, pertanto le fattispecie immobiliari (beni merce e fabbricati rurali strumentali) che sino al 31/12/2019 erano gravate da TASI, dal 2020 sono sottoposte a tassazione IMU.
Termini per la presentazione della dichiarazione
L’articolo 1, comma 769, legge n. 160/2019 stabilisce che le variazioni intervenute sugli immobili, rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, devono essere dichiarate entro il termine del
30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate.
Pertanto le variazioni intervenute nel corso del corrente anno d’imposta dovranno essere dichiarate entro il termine del 30 giugno dell’anno prossimo.
Il Ministero dovrà approvare il necessario modello di dichiarazione, nelle more dell’entrata in vigore del decreto, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione IMU ordinario.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU e della TASI.
Di seguito alcuni casi frequenti di esenzioni - variazioni per i quali è dovuta la dichiarazione IMU (per un elenco più esaustivo si rimanda alle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IMU):
- un terreno agricolo è divenuto edificabile, o viceversa, in corso d’anno;
- un’area edificabile ha mutato il proprio valore imponibile in corso d’anno oppure rispetto all’anno precedente;
- un fabbricato è stato sottoposto ad interventi di recupero edilizio come definiti dall’articolo 1, comma 746, legge n. 160/2019, e, pertanto, la base imponibile va determinata in ragione del valore dell’area edificabile;
- si è costituito un diritto di abitazione su un alloggio, e pertinenze, a seguito di decesso del coniuge (art. 540, codice civile);
- si è acquisito o si è perso il diritto ad un beneficio (riduzione, esenzione);
- la soggettività passiva d’imposta è attribuita al locatario finanziario nel caso di leasing immobiliare, oppure cessa la soggettività passiva in capo al locatario finanziario a causa del recesso contrattuale anticipato.Di seguito alcuni casi frequenti di variazioni per i quali NON è dovuta la dichiarazione IMU (per un elenco più esaustivo si rimanda alle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IMU):- cambio di residenza anagrafica e dimora abituale in forza della quale una alloggio assume o perde il diritto alla qualifica di abitazione principale, in quanto le informazioni sono direttamente assunte dall’Ufficio presso l’anagrafe della popolazione residente;
- acquisto o vendita di un terreno avente natura agricola;
- acquisito o vendita di un fabbricato regolarmente iscritto in catasto;
- variazione della rendita catastale per intervenuta rettifica da parte dell’Agenzia delle entrare rispetto ad una rendita precedentemente proposta con procedura Docfa.
Per quanto riguarda, invece, gli immobili di proprietà degli Enti non commerciali individuati dall’art. 1, comma 759, lettera g), legge n. 160/2019, il comma 770 della medesima norma stabilisce che la dichiarazione deve essere presentata ogni anno e, quindi, indipendentemente dal fatto che si siano o meno verificate variazioni che comportano un diverso ammontare dell’imposta.
Il termine di presentazione della dichiarazione è, anche in tal caso, fissato al 30 giugno dell’anno successivo.
Il Ministero dovrà approvare il necessario modello di dichiarazione, nelle more dell’entrata in vigore del decreto, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione IMU/TASI ENC.
NB: si ricorda che il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno di imposta 2021 è stato prorogato al 31 dicembre 2022.