Descrizione
Sono consentite le macellazioni presso il domicilio dei privati ai fini dell’autoconsumo, nel rispetto delle norme in materia di protezione degli animali alla macellazione, degli animali della specie suina di qualsiasi età, ovina e caprina fino ai 12 mesi d’età.
Le carni ottenute dalla macellazione presso il domicilio del privato devono essere consumate tal quali o previa trasformazione esclusivamente all’interno del nucleo familiare. La vendita o la cessione a qualsiasi titolo di tali carni o prodotti da queste ottenuti è considerata attività di commercializzazione in forma abusiva e pertanto sanzionata dalla normativa vigente.
A tutti coloro che abbiano allevato i propri animali per almeno 30 giorni precedenti la macellazione o dalla nascita, è consentita la macellazione di un numero massimo di 4 capi suini - nel periodo dal 15 novembre al 28 Febbraio - e di 6 capi ovicaprini nell’anno solare, per nucleo familiare; per quest’ultimo si intende, ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 30/05/1989, un insieme di persone - conviventi, legate da un vincolo di matrimonio, di parentela, di affinità, di tutela o semplicemente affettivo, - che vivono sotto lo stesso tetto.
In allegato le disposizioni complete del Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia-Romagna, Dipartimento di Sanità Pubblica di Rimini.